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LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI EDILI.
Dal 1 ottobre 2024 sara' richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della "Patente a punti" o come meglio sp...
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LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI EDILI.

Dal 1 ottobre 2024 sara' richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della "Patente a punti" o come meglio specificato dalla legge della "Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri".

Questa certificazione avra'  un iniziale punteggio di 30 crediti e potranno operare nei cantieri solo i soggetti che possiedono almeno 15 crediti, che verranno sottratti in caso di violazioni delle regole di sicurezza.

Il documento verra' rilasciato, in formato digitale, dall Ispettorato Nazionale del Lavoro una volta verificato il possesso di specifici requisiti in capo al responsabile legale dell impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

In particolare, i requisiti per ottenere la patente a crediti sono:

1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell impresa, degli obblighi formativi di cui all articolo 37 D. Lgs. n. 81/2008;

3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;

4. possesso del documento unico di regolarita'  contributiva in corso di validita' (DURC);

5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

6. possesso del Documento Unico di Regolarita'  Fiscale (DURF).

Sono esentate, invece, dal nuovo sistema di qualificazione:

- le imprese in possesso dell Attestato di Qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all art. 100, comma 4, Codice dei Contratti Pubblici;

- chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

- chi e' in possesso di un documento equivalente di un altro Stato.


Il lavoratore autonomo o l'impresa che lavora in un cantiere edile senza la patente o con un credito inferiore a 15 punti, verra' sanzionata per importi che variano tra 6mila e 12mila euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.


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