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PATENTE A PUNTI: REGOLE E SANZIONI
A partire dal 1 ottobre 2024 il D.L.19/2024 introduce, per imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili, l???obbligo di ...
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Patente a punti: fino al 31 ottobre requisiti autocertificabili
L'Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la??Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il ri...
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LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI EDILI.
Dal 1 ottobre 2024 sara' richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della "Patente a punti" o come meglio sp...
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PATENTE A PUNTI: REGOLE E SANZIONI

A partire dal 1 ottobre 2024 il D.L.19/2024 introduce, per imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili, lâ??obbligo di ottenere la patente a punti per la sicurezza.

 Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dellâ??attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Quando va in vigore la Patente a Crediti Cantieri

La patente a punti sarà rilasciata dallâ??Ispettorato del lavoro in formato digitale.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

In fase di prima applicazione dellâ??obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 (vedi allegato) Ã¨ comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dallâ??art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

Lâ??invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, allâ??indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola lâ??operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dellâ??Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Come richiedere la Patente a Crediti Cantieri.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dellâ??Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dellâ??impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui allâ??art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dellâ??impresa;
  3. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  4. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  5. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dellâ??atto di notorietà.

I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dallâ??INL.

La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

 

Sanzioni applicate

Nel caso di attività in cantieri temporanei o mobili senza patente o con un punteggio inferiore a quindici crediti, si applica una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, e si viene esclusi dai lavori pubblici ai sensi del codice dei contratti pubblici per sei mesi, senza richiedere la procedura di diffida dellâ??articolo 301-bis.


Si allega circolare dell'INL n. 4/2024..




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