A partire dal 1 ottobre 2024 il
D.L.19/2024 introduce, per imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri
temporanei e mobili, lâ??obbligo di ottenere la patente a punti per la sicurezza.
Esonero
della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III
Non sono
obbligati al possesso della patente a punti:
Quando va in vigore la Patente
a Crediti Cantieri
La patente a
punti sarà rilasciata dallâ??Ispettorato del lavoro in formato digitale.
Il portale per
effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo
dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione
dellâ??obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione
della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 (vedi
allegato) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello
allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva concernente il possesso dei
requisiti richiesti dallâ??art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile
2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
Lâ??invio della
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite
PEC, allâ??indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
La trasmissione della
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia
fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola lâ??operatore a
presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale
dellâ??Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre
2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della
trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC,
essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della
patente tramite il portale.
Come richiedere la Patente a Crediti Cantieri.
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dellâ??Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Possono
presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante
dellâ??impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto
munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui
allâ??art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati
e CAF).
AI fini del
rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Il possesso dei
requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione
e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dellâ??atto di notorietà .
I soggetti che
hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al
RLS e al RLST.
Nelle more del
rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in
cantiere, salva diversa comunicazione notificata dallâ??INL.
La patente è
revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo
successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni
rese sulla presenza dei requisiti.
Decorsi 12
mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Sanzioni
applicate
Nel caso di attività in cantieri temporanei o mobili senza patente o con un punteggio inferiore a quindici crediti, si applica una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, e si viene esclusi dai lavori pubblici ai sensi del codice dei contratti pubblici per sei mesi, senza richiedere la procedura di diffida dellâ??articolo 301-bis.
Si allega circolare dell'INL n. 4/2024..