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Sblocca Cantieri: in Gazzetta il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32

Con la pubblicazione in Gazzetta viene  confermata la bozza che era circolata negli ultimi giorni con le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). 

Confermate le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 che si riportano di seguito:

Appalto integrato - Con l’articolo 216, comma 4-bis il divieto di appalto integrato di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.

Appalti sottosoglia - Modificando l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici sono disposte importanti modifiche agli appalti di importo al di sotto della soglia comunitaria ed, in particolare sarà possibile:

  • per importi inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta  (art. 36, comma 2, lett. a));
  • utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro e compresi tra 40.000 euro e le soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici per i servizi (art. 36, comma 2, lett. b));
  • per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e al di sotto della soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici si applicherà la procedura negoziata (art. 60 del Codice dei contratti pubblici), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 ("Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci").

 

Attestazione SOA - Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Criteri di aggiudicazione dell'appalto - Con l’introduzione del comma 9-bis nell’articolo 36 e della lettera b-bis al comma 3 e del comma 10-bis nell’articolo 95 del Codice dei contratti con le seguenti precisazioni:

  • le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • viene previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti al citato comma 3 dell’articolo 95 anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
  • nel criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa è eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico.

DGUE - Nei contratti al di sotto della soglia comunitaria, con l’introduzione del comma 6-ter all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE (Documento di Gara unico europeo) è sostituito formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione.

Motivi di esclusione - Con le modifiche introdotte al comma 1 dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici tra i motivi di esclusione dalle gara è eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore.

Subappalto - Con le modifiche introdotte agli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti:

  • è previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
  • viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori;
  • viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione;
  • è previsto che il contraente generale provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.


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