Sono entrate in vigore le ultime modifiche al Codice dei contratti contenute nella legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”.
Nel dettaglio, sono in vigore da ieri le nuove norme relative:
Utilizzazione dell’istituto dell’avvalimento di più imprese ausiliarie
Le modifiche introdotte dall’articolo 21 della legge n. 161/2014 riguardano l’articolo 49 del codice dei contratti in cui viene integralmente sostituito il comma 6.
Con le modifiche introdotte viene consentito, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).
La modifica introdotta all’articolo 49 del Codice dei contratti è volta alla tutela del principio della concorrenza tra imprese negli appalti pubblici e della partecipazione delle piccole e medie imprese negli appalti; in base a questi principi, è stata adeguata la normativa nazionale, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12), che ha dichiarato incompatibile con gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/UE, la disposizione nazionale stabilita dall'articolo 49, comma 6, del Codice dei Contratti, che vieta, in via generale, alle imprese che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.
Possibilità per i progettista di partecipare alla gara per la realizzazione dell’opera
Le modifiche (finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT) riguardano l’articolo 90 del Codice dei contratti in cui con l’articolo 20 della citata legge n. 161/2014 viene modificato il comma 8 ed aggiunto il comma 8-bis.
Con le modifiche introdotte, viene modificata la disciplina della progettazione al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.
Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 161/2014 apporta due modifiche all’articolo 90 del Codice dei contratti La prima modifica incide sul comma 8 dell’articolo 90 del Codice nel senso di precisare che gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi (lettera a). La lettera b), poi, aggiunge il comma 8-bis al citato articolo 90 del Codice, che introduce una deroga, al divieto di affidamento di appalto o di concessioni agli affidatari degli incarichi di progettazione, per i soggetti ivi indicati che dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Ricordo che nel marzo 2013 la Commissione europea aveva aperto il caso EU Pilot 4680/13/MARK78 chiedendo alle autorità italiane chiarimenti in merito alla compatibilità con il diritto dell’UE dell’art. 90, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.