L'ART. 39 DEL DECRETO PA INTERVIENE SU DUE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 163/2006.
Da un lato viene aggiunto un comma 2-bis all'articolo 38 del D LGS 163, e dall'altro viene aggiunto un comma 1-ter all'art. 46 che collega le novità introdotta all'istituto del soccorso istruttorio.
In base alle previsioni contenute nel comma 2-bis dell'articolo 38 del Dlgs. 163 – a fronte della mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni sostitutive che i concorrenti devono rendere a dimostrazione del possesso dei requisiti generali, si possono configurare due distinte ipotesi.
La prima è che l'irregolarità, la mancanza o l'incompletezza sia «essenziale». In questo caso il concorrente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria preventivamente stabilita nel bando di gara in un importo ricompreso tra l'uno per mille e l'uno per cento dell'importo a base di gara, con un tetto massimo di 50.000 euro.
Contestualmente, il concorrente può procedere alla relativa regolarizzazione (da intendersi anche come presentazione o integrazione della dichiarazione mancante) nel termine - comunque non superiore a dieci giorni - indicato dalla stazione appaltante, che deve anche specificare il contenuto della regolarizzazione e i soggetti che devono povvedervi. Solo se il concorrente non provvede, la stazione appaltante procede all'esclusione.
La seconda ipotesi è che l'irregolarità non sia «essenziale» o che la mancanza o l'incompletezza riguardi dichiarazioni «non indispensabili». In questo caso non succede nulla, e la stazione appaltante non può escludere il concorrente.