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OPERE GENERALI VS SPECIALISTICHE.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, che ratifica l'annullamento disposto dal Consiglio di Stato di alcune norme del DPR n. 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice Appalti) che imponevano alle imprese generali, in mancanza di una specifica qualificazione, di subappaltare le opere specialistiche.

La novità più dirompente deriva dalla cancellazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A al regolamento) e 107 comma 2 , con cui si vieta alle imprese generali di eseguire direttamente le lavorazioni specialistiche a qualificazione obbligatoria se sprovviste della relativa certificazione Soa. In questo caso il regolamento prevedeva l'obbligo di subappaltare l'esecuzione dei lavori o dare vita a un Ati verticale con un'impresa specializzata. Tutto questo non accadrà pIù.

Pertanto le imprese generali potranno realizzare le opere specialistiche anche se prive della ualificazione.

L'annullamento di queste norme ha creato un vuoto normativo il MIT è al lavoro per una revisione del REGOLAMENTO APPALTI finalizzata a introdurre n rapposto di equiibrio tra le categorie generali e le specializzate.

Il Consiglio di Stato ha anche annullato l’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, del Regolamento Appalti nella parte in cui sono previsti particolari limiti di qualificazione per le imprese che abbiano subappaltato più del 30 per cento dell’importo di una categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero più del 40 per cento nel caso di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria. Per i giudici di Palazzo Spada, tali limitazioni sono irragionevoli e illegittime, in quanto non consentono all’impresa affidataria, a prescindere dalla quantità di lavori subappaltati, di utilizzare ai fini della qualificazione l’importo dei lavori subappaltati decurtato della quota eccedente il 30 o il 40 per cento.

Si allega  DPR  30/10/2013



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