L’art. 32, comma 7-bis, del Decreto Legge n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), convertito con modificazioni in legge n. 98/2013, ha introdotto all’art. 82 del Codice Appalti, il comma 3-bis, ai sensi del quale:
“Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Esempio pratico per gli appalti pubblici:
APPALTO di importo complessiov di € 1.000.000,00:
di cui € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili
ed € 285.000,00 per personale costi non ribassabili.
il ribasso di gara potrà essere applicato esclusivamente sull'importo poto a base di gara pari ad € 700.000,00.
Risulta aggiudicatario un concoorrrente con un ribasso del 20% l'importo contrattuale verrà così ripartito:
€ 560.000,00 oltre 15.000,00 quali oneri ed € 285.000,00 quali costi del personale non ribassabili.