L'ENTE che ha ricevuto i soldi per effetturare i pagamenti deve effettuare la liquidazione entro 30 giorni, lo prevede l' ART. 1 COMMA 14 DEL DL 35/2013:
"All’atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all’immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell’ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall’ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili."