Arrivano dall’Avcp le prime indicazioni sulle modalità con cui le così dette ‘reti di impresa’ possono partecipare alle gare di appalti pubblici.
Partecipazione alle gare nel contratto.
Il primo paletto indicato dall'Autorità riguarda gli scopi per cui nasce la rete di impresa. Vista la natura flessibile del contratto di rete, la decisione di partecipare alle gare deve essere chiara fin dalla stipula del contratto e «individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune». Per questo la durata del contratto deve essere «commisurata al raggiungimento degli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell'appalto».
Per partecipare alle rete tutte le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del codice degli appalti. Quanto ai requisiti speciale si segue il modello dei raggruppamenti temporanei di impresa, con il divieto di partecipazione in forma individuale per le imprese impegnate nella stessa procedura tramite a rete.
I modi con cui concretamente le reti di imprese dovranno partecipare alle gare saranno diversi in base al grado di strutturazione del network. L'Authority distingue tre casi: la rete dotata di soggettività giuridica e organo di rappresentanza comune, la rete dotata di rappresentanza comune, ma senza soggettività giuridica, rete priva anche di organo di rappresentanza comune.
Rete con rappresentanza comune e senza soggettività giuridica.
L'organo comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di mandataria, ma la volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese aderenti alla rete deve essere confermata dalla sottoscrizione della domanda o dell'offerta. «Tale atto formale, unitamente all'esibizione del contratto di rete e del mandato che vi accede, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante». Inoltre è necessario che il contratto costitutivo del network sia stato redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con firma digitale autenticata (a norma dell'articolo 25 del Dlgs 82/2005) «al fine di fornire garanzie idonee circa l'identità delle imprese retiste». Al contrario, in caso di contratto redatto con mera firma digitale non autenticata «il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata».
Per la qualificazione vale il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione, e quote di esecuzione dei lavori. «Le quote di partecipazione sono da riferirsi all'aggregazione tra le imprese retiste che partecipano all'appalto. Conseguentemente devono essere specificate nell'offerta, a pena di esclusione, le rispettive quote», in modo da permettere alla stazione appaltante la verifica dei requisiti.
Rete senza rappresentanza comune.
Valgono le regole stabilite dal codice per i raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un'impresa rappresentante. Quanto alla forma del mandato, «al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete», l'Autorità indica due strade a seconda della forma con cui è stato sottoscritto il contratto di rete. Si potrà dunque avere una scrittura privata non autenticata in caso di contratto di rete stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con la precisazione che «la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete». In caso di contratto di rete redatto in forme diverse servirà invece una scrittura privata autenticata.
Rete con organo comune e soggettività giuridica.
La domanda di partecipazione presentata dall'organo di rappresentanza comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale a impegnare tutte le imprese aderenti network, «salvo diversa indicazione in sede di offerta». Per quanto riguarda le formalità di partecipazione alla gara, l'Autorità ricorda che in caso di rete dotata di soggettività giuridica «è espressamente esclusa la possibilità di redigere il contratto di rete con mera firma digitale. Il contratto potrà, pertanto, essere stipulato mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente, vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale».
La responsabilità solidale.
La "solidarietà" vale solo per chi partecipa alla gara e non è estesa a tutti i partecipanti al network. «Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie- precisa l'Authority - , la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa che svolge il ruolo di mandataria». Un ultimo chiarimento riguarda le modifiche alla composizione del raggruppamento, a valle della stipulazione del contratto di appalto. L'uscita di un'impresa dal network non provoca effetti nei rapporti con la stazione appaltante. In altri termini si può uscire dalla rete ma non dall raggruppamento per conto del quale è stato sottoscritto il contratto con la stazione appaltante.
La Deliberazione n. 3 del 2013 è consultabile nella sezione link- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.