A partire dal 12 febbraio, quando entreranno in vigore definitivamente le regole contenute nel libro II del codice antimafia (D. lgs 159/2011), le stazioni appaltanti dovranno rivolgersi alle Prefetture per acquisire le comunicazioni antimafia e non più alla Camere di Commercio.
La validità dell'informazione antimafia passa da sei mesi a dodici mesi ed il termine di validità non scatta dalla data di rilascio del Prefetto ma dal momento dell'acquisizione da parte della PA, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione.
Altra innovazione riguarda l'inserimento del mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria tra i comportamenti giudicati a rischio di infiltrazionme mafiosa. A condizione che si tratti di una violazione reiterata nell'arco dei cinque anni.
Nella sezione NORMATIVA, sottosezione ALTRI DOCUMENTI, è possibile consultare il Codice Antimafia.