Gara di appalto - Commissione di gara
Sulla immodificabilità della compagine della commissione di gara.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 91 del 25 gennaio 2013, ha accolto il ricorso proposto da una società per l’annullamento delle operazioni di gara di una Azienda sanitaria per violazione delle disposizioni di cui all’art. 84 u.c. del D.Lgs. 163/06.
Il Collegio ha censurato le attività con cui il direttore generale della ASL, in seguito alla rinnovazione delle operazioni di gara, aveva disposto la nomina di una nuova commissione di gara in luogo di quella originaria.
Il Tribunale veneto ha affermato che anche in seguito alla rinnovazione delle operazioni per intervenuto annullamento giurisdizionale delle stesse (sempre che il motivo non ricada su questioni inerenti propriamente i membri della commissione o l’impossibilità di corretto funzionamento della stessa per cause parimenti relative ai membri), la compagine della commissione debba rimanere la medesima di cui alla composizione originaria. La ratio di tale regola andrebbe ravvisata, oltre che nell’ordinario principio di immodificabilità dei membri della commissione, nell’obiettivo di scongiurare che attraverso il mutamento dei membri della commissione in corso di gara si possa illegittimamente condizionare l’esito della stessa.
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