L' attestazione SOA e' un requisito necessario e sufficiente a comprovare le capacita' tecniche e la stabilita' finanziaria dell' operatore economico.
Lo scorso 5
novembre, l' ANAC ha chiarito, attraverso la delibera n. 430/2025, che l attestazione SOA e' un requisito necessario e sufficiente a comprovare
le capacita' tecniche e la stabilita' finanziaria dell' operatore economico
nell' ambito di un appalto di lavori.
Sul
punto, anche la giurisprudenza pare essersi orientata in tal senso,
come dimostrano le varie pronunce adottate negli ultimi anni dal G.A
(cfr., ex multis, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
siciliana, n. 559 del 21.12.2027; TAR Campania, Salerno, n. 513 del
26.02.2021).
In
sintesi, l' attestazione SOA rappresenta pacificamente l' unico strumento
idoneo a certificare i requisiti tecnico-economici dell' appaltatore,
anche in ragione del fatto che il rilascio di tale documento prevede
quale presupposto il possesso di una certa capacita' economico-finanziaria, dimostrata mediante una cifra di affari maturata
in un periodo relativo ai quindici anni antecedenti la data della
sottoscrizione del contratto con la SOA (cosi' l' articolo 21, All.II.12,
D.lgs. 36/2023).
Di
conseguenza, e' chiaro che le stazioni appaltanti non possono richiedere
agli operatori economici di comprovare il possesso di requisiti
ulteriori all' attestazione SOA, giacche' tale richiesta, come osservato
dall ' ANAC, oltre a porsi in frontale contrasto con le norme del Codice
dei Contratti pubblici, finirebbe altresi' per limitare illegittimamente
la concorrenza tra gli operatori e per ridurre potenzialmente la platea
di concorrenti nelle procedure di gara, minando de facto anche il piu' generale principio della par condicio.
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