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PATENTE A PUNTI: REGOLE E SANZIONI

A partire dal 1 ottobre 2024 il D.L.19/2024 introduce, per imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili, l√Ę??obbligo di ottenere la patente a punti per la sicurezza.

 Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell√Ę??attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Quando va in vigore la Patente a Crediti Cantieri

La patente a punti sar√ɬ† rilasciata dall√Ę??Ispettorato del lavoro in formato digitale.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sar√ɬ† attivo dal 1√ā¬į ottobre 2024.

In fase di prima applicazione dell√Ę??obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 (vedi allegato) √ɬ® comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall√Ę??art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L√Ę??invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovr√ɬ† essere effettuato, tramite PEC, all√Ę??indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l√Ę??operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell√Ę??Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1√ā¬į novembre 2024 non sar√ɬ† possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Come richiedere la Patente a Crediti Cantieri.

La patente √ɬ® rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell√Ę??Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell√Ę??impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all√Ę??art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell√Ę??impresa;
  3. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  4. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  5. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti pu√ɬ≤ essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dell√Ę??atto di notoriet√ɬ†.

I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.

Nelle more del rilascio della patente √ɬ® comunque consentito lo svolgimento delle attivit√ɬ† in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall√Ę??INL.

La patente √ɬ® revocata nei casi in cui √ɬ® accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicit√ɬ† di una o pi√ɬĻ dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

 

Sanzioni applicate

Nel caso di attivit√ɬ† in cantieri temporanei o mobili senza patente o con un punteggio inferiore a quindici crediti, si applica una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, e si viene esclusi dai lavori pubblici ai sensi del codice dei contratti pubblici per sei mesi, senza richiedere la procedura di diffida dell√Ę??articolo 301-bis.


Si allega circolare dell'INL n. 4/2024..




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