Dal 1 gennaio 2024 sono divenute efficaci le norme in materia di
digitalizzazione previste dal nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023).
L'intero
ciclo di vita del contratto si deve oggi svolgere in modo informatizzato e, a
tal fine, è prevista la verifica dei requisiti di gara attraverso il nuovo
fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
Le tipologie
di dati e informazioni da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore
economico sono stati indicati dall ANAC con delibera n. 262 del 20 giugno 2023,
efficace dal 1 gennaio 2024.
Tale provvedimento specifica, negli
allegati, per ogni requisito, il documento e la informazione da fornire, nonché il relativo ente certificante. In particolare, gli elenchi di dati sono
contenuti:
√ā¬∑
nell Allegato I per le cause
automatiche di esclusione;
√ā¬∑
nell Allegato II per le cause non
automatiche di esclusione;
√ā¬∑
nell Allegato III con riferimento
ai requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
di importo pari o superiore a 150.000;
√ā¬∑
nell Allegato IV con riferimento ai
requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
√ā¬∑
nell Allegato V per i requisiti
speciali per i prestatori di servizi e forniture;
√ā¬∑
nell Allegato VI per i requisiti da
verificare nei confronti dell aggiudicatario e/o in fase di esecuzione sono
indicati.
L'ANAC
garantisce l'accessibilita' al fascicolo virtuale dell operatore economico alle
stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli
organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai
dati di rispettiva competenza.
All interno della Piattaforma, sono presenti due versioni
dell applicazione FVOE.
La versione 1.0, utilizzabile per le procedure indette prima del 31 dicembre 2023
e la versione 2.0, utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure
indette a partire dal 1√É?√ā¬į gennaio 2024.
La versione 2:
√ā¬∑ √ɬ© stato dismesso l uso del PassOE, che √ɬ© sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell OE dell accesso ai documenti
√ā¬∑ l'accesso degli utenti
nella versione 2.0 é consentito esclusivamente mediante l uso di dispositivi di
identita digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello, CIE o eIDAS).
√ā¬∑ come nella versione 1.0, si caricano i documenti ma restano riservati; solo con la creazione di un "fascicolo", si possono associare i documenti ai requisiti, in corrispondenza di una richiesta da parte della P.A.
Ad
ogni modo, la piena interoperabilita' del FVOE con le banche dati degli altri
enti pubblici non pare ancora pienamente attuata; infatti, i documenti che
devono essere inseriti dall operatore economico sono molti di pi√É?√ā¬Ļ di quelli
indicati dagli allegati della delibera ANAC 262/2023.
Fino alla completa operativita' del sistema, tutti i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE.
Si allega: delibera ANAC 262/2023.