L articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha introdotto, come condizione per l accesso agli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi minori) l obbligo, per le imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso della attestazione di qualificazione SOA quando l importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.
La norma, in vigore dal 21 maggio 2022, ha acquisito in realta piena efficacia solo dallo scorso 1 gennaio 2023. Tale entrata in vigore differita e' stata voluta dal legislatore proprio per consentire alle imprese di potersi adeguare gradualmente al rispetto degli obblighi previsti tenuto conto dei tempi tecnici minimi che gli Organismi preposti al rilascio dell attestazione Soa di prassi impiegano.
MODALITA' TEMPORALI DI ATTUAZIONE DELL' OBBLIGO DIQUALIFICAZIONE SOA
Da quando decorre l obbligo della SOA quale condizione per l' accesso ai benefici fiscali?
L articolo 10-bis e' in vigore dal 21 maggio 2022 ma la decorrenza degli obblighi ha scadenze temporali differenziate. Ai fini della decorrenza del obbligo di qualificazione assumono rilevanza le date indicate al primo comma dell articolo 10-bis che prevedono una gradualita :
Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 l' esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, dovra' essere affidata alternativamente:
A decorrere dal 1 luglio 2023 i lavori per i quali ricorre l obbligo di qualificazione potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della occorrente attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3). Tali obblighi di qualificazione riguardano secondo le scadenze sopra riportate, anche i contratti di appalto/subappalto che rientrano nell' ambito di applicazione della norma sottoscritti dal 21 maggio2022 ed i cui lavori siano ancora in corso di esecuzione.
Le previsioni contenute nell' articolo 10-bis non si applicano in ogni caso:
Si allega: nota dell'ANCE
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