Dopo il√ā¬†Decreto Sostegni Ter√ā¬†e il√ā¬†Decreto Energia, all'appello arriva il decreto-legge n.21 del 21 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo e immediatamente in vigore, fermo restando che entro 60 giorni dovr√É?√ā¬† essere convertito in legge dal Parlamento), rubricato "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".
Il provvedimento affronta i seguenti ambiti:
L'articolo 23√ā¬†del provvedimento specifica che, per√ā¬†mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonch√É?√ā¬© dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilit√É?√ā¬† sostenibili√ā¬†pu√É?√ā¬≤ riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un√ɬĘ??anticipazione pari al 50% dell√ɬĘ??importo richiesto dalle imprese.√ā¬†
Si tratta quindi di una misura finalizzata a√ā¬†ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l√ɬĘ??impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa dell√ɬĘ??aumento del prezzo dei materiali. Tale anticipazione attinge all√ɬĘ??apposito Fondo per l√ɬĘ??adeguamento dei prezzi istituito presso il MIMS nei limiti del 50% delle risorse disponibili e viene erogata nelle more dell√ɬĘ??istruttoria delle istanze di compensazione.
Purtroppo √É?√ā¬® saltata la possibilit√É?√ā¬† di sospendere o prorogare i termini di esecuzione delle prestazioni o sospendere del tutto del tutto le attivit√É?√ā¬† degli appalti colpiti dagli eccezionali rincari delle materie prime, escludendo la responsabilit√É?√ā¬† degli appaltatori.