Dopo l√Ę??articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e l√Ę??obbligo di inserimento nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi, il legislatore interviene ancora per fare fronte agli aumenti dei prezzi dei materiali.
Lo fa con l√Ę??articolo 25 del DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17, in vigore dal 2 marzo 2022, per gli appalti di lavori. L√Ę??articolo 25 si applica √Ę??ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto√Ę??.
E√Ę?? previsto ( comma 4) un meccanismo di compensazione specificamente riferito alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022:
4.La compensazione e√Ę?? determinata applicando alle quantita√Ę?? dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilita√Ę?? del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1√ā¬į gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell√Ę??offerta, eccedenti l√Ę??8 per cento se riferite esclusivamente all√Ę??anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu√Ę?? anni.
Il meccanismo di compensazione opera anche per gli anni precedenti ( comma 6 ):
6.Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all√Ę??anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell√Ę??articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell√Ę??articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell√Ę??articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
Si allega: articolo 25 del D.L. 17/2022