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Nuovo intervento sulla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti di lavori.

Dopo l√Ę??articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e l√Ę??obbligo di inserimento nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi, il legislatore interviene ancora per fare fronte agli aumenti dei prezzi dei materiali.

Lo fa con l√Ę??articolo 25 del DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17, in vigore dal 2 marzo 2022, per gli appalti di lavori. L√Ę??articolo 25 si applica √Ę??ai contratti in corso di esecuzione alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto√Ę??.

E√Ę?? previsto ( comma 4) un meccanismo di compensazione specificamente riferito alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022:

4.La compensazione e√Ę?? determinata applicando alle quantita√Ę??  dei singoli   materiali   impiegati   nelle   lavorazioni   eseguite    e contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero  annotate  sotto  la responsabilita√Ę?? del direttore dei lavori nel libretto  delle  misure, dal 1√ā¬į gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in  aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di  cui  al comma 2 con riferimento alla data  dell√Ę??offerta,  eccedenti  l√Ę??8  per cento se riferite esclusivamente all√Ę??anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu√Ę?? anni.

Il meccanismo di compensazione opera anche per gli anni precedenti ( comma 6 ):

6.Per le  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  negli   anni precedenti all√Ę??anno 2022, restano ferme le  variazioni  rilevate  dai decreti adottati ai sensi dell√Ę??articolo 133, comma 6, del  codice  di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell√Ę??articolo 216,  comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016  e dell√Ę??articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73  del  2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.


Si allega: articolo 25 del D.L. 17/2022





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