Nell'ambito delle misure volte a contrastare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria in corso, il Governo ha varato il Decreto Legge n. 4 di data 27.01.2022 (cd. "Sostegni-ter").
L'articolo 29 del Decreto, quale misura di ristoro connessa anche all√Ę??andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da costruzione, sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere all'interno dei documenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le clausole di revisione dei prezzi previste dall√Ę??articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.
Il reintrodotto obbligo ha natura temporanea e si applicherà a tutte le gare bandite o avviate dal 27.01.2022 fino al 31.12.2023, con le modalità operative indicate al medesimo articolo 29.
Con specifico riguardo agli appalti di lavori, l'articolo 29 prevede che, in deroga all√Ę??articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5% (anzich√ɬ© 10% come previsto dall'art. 106) rispetto al prezzo, rilevato nell√Ę??anno di presentazione dell√Ę??offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilit√ɬ† sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all√Ę??80% (mentre l'art. 106 prevede il 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stesso.
La disposizione rinvia, quindi, a futuri decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilit√ɬ† sostenibili, che con cadenza semestrale (entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno) effettuer√ɬ† il calcolo delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione pi√ɬĻ significativi relative a ciascun semestre sulla base della metodologia di rilevazione definite dall'ISTAT entro il 27 aprile 2022 (comma 2).
L'articolo 29 prevede, in chiusura ed al dichiarato fine per assicurare l√Ę??omogeneit√ɬ† della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23 co. 7 del Codice, che entro il 30 aprile 2022, con apposito decreto del MIMS, siano approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari (comma 12).
Si allega: articolo 29 DL 4/2022- Sostegni-ter