Le novità principali riguardano l’ampliamento dei casi per cui non verrà permesso il rilascio della documentazione antimafia, indispensabile per poter partecipare alle gare, le comunicazioni sulla sicurezza nei cantieri, che dovranno essere spedite anche al prefetto e specialmente, l’aumento delle pene nei confronti di quelle imprese che ricorrono ai subappalti senza alcuna autorizzazione.
SANZIONI AUMENTATE.
Verrà sanzionato pesantemente chiunque conceda “anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente”, come chiarito dalla relazione illustrativa. Se la vecchia norma contemplava l’arresto da sei mesi ad un anno, con il Decreto Sicurezza si va verso un inasprimento delle pene: si prevede una reclusione da un anno fino ad un massimo di cinque anni.
Le pene saranno più alte anche nei confronti del subappaltatore o dell’affidatario del cottimo non autorizzato, con un massimo di cinque anni di reclusione. In questa maniera verrà punito anche chi permette l’ingresso in cantiere per l’esecuzione di opere pubbliche a imprese non munite di autorizzazione.
MONITORAGGIO DEI CANTIERI.
Mira ad un monitoraggio più rigoroso di quanto avviene in cantiere pure la disposizione che si propone di assicurare “una maggiore circolarità delle informazioni” in materia. Introducendo il prefetto “quale autorità di Governo che presiede il gruppo di accesso nei cantieri stessi”, viene ampliata la lista dei destinatari a cui va comunicata l’inizio attività dei cantieri.
Infine, viene previsto l’ampliamento delle casistiche che non permettono il rilascio della documentazione antimafia, necessario per concorrere agli appalti pubblici. Attraverso questa misura si cerca di colpire quelle attività delittuose molto diffuse che mirano ad ottenere il controllo illecito degli appalti. Verranno effettuati maggiori controlli sulle persone condannate in via definitiva o in via non definitiva (ma confermata in grado di appello), per reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico e per quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In queste ipotesi, verrà rigorosamente impedito il rilascio della documentazione antimafia, delle comunicazioni antimafia e delle verifiche antimafia, perciò risulterà impossibile partecipare ad una gara pubblica.