L’elenco delle SIOS passa dalle precedenti 13 a 15 categorie Inserite tra le SIOS anche la OS 12-B (Bariere paramassi, fermaneve e simili) e la OS 32 (Strutture in legno) resta invariato l’elenco delle strutture, impianti ed opere contenute nell’art. 12 del menzionato D.L. 47/2014.
Inoltre vengono individuati alcuni requisiti di specializzazione per l’esecuzione delle opere superspecialistiche, con particolare riferimento a: specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico; disponibilità ove pertinente di adeguati stabilimenti industriali
Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
- categoria OS 3: 40%;
- categoria OS 28: 70%;
- categoria OS 30: 70%.
L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.
In merito alla categoria OG11 (impianti tecnologici) viene sostanzialmente riproposto il testo dell’art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 - al momento ancora vigente - fatta eccezione per la parte relativa alla individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara. Per agevolare la comprensione si riporta di seguito il testo della parte del provvedimento che ripropone il citato comma 16, evidenziando come testo barrato la parte che non verrà riproposta.