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Si informa che l'ufficio restera' chiuso per le festivita' natalizie dal  23/12/2025 al 05/01/2026. Le attivita' riprenderanno a partire dal 07 gen...
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L' attestazione SOA e' un requisito necessario e sufficiente a comprovare le capacita' tecniche e la stabilita' finanziaria dell' operatore economico.
Lo scorso 5 novembre, l' ANAC ha chiarito, attraverso la delibera n. 430/2025, che l attestazione SOA e' un requisito necessario e sufficiente a co...
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CAUZIONE PROVVISORIA - RIDUZIONE

Con l’entrata in vigore della così detta legge collegato ambientale (Legge n.221 del 28 dicembre 2015 entrata in vigore dal 2 febbraio 2016), interamente recepita dal nuovo codice degli appalti, è possibile usufruire delle cauzioni provvisorie inferiori al 1% del valore posto a base d’asta.

Per chi vuole approfondire riportiamo il testo di legge: Il nuovo articolo 93, comma 7, del Codice degli Appalti .  (Garanzie per la partecipazione ala procedura)

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

 

Qualora interessati, contattare l'Impreservice s.r.l. al numero 0971/476896.

 


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