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Edilizia e PA: pagamenti in 30 giorni per lavori pubblici

Dal 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la legge che obbliga la PA a pagare entro 30 giorni i propri fornitori. Lo stesso limite riguarderà snche le transazioni azienda-azienda, ma  in questo caso il tetto sale a 60 giorni solo tramite un contratto scritto.

Tutti i contratti stipulati dal primo gennaio – anche quelli tra e con imprese edili – dovranno rispettare il Decreto n. 192/2012 che recepisce la direttiva UE 7/2011, pena il pagamento degli interessi di mora, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei termini.

LE ECCEZIONI: Proroghe a 60 giorni per asl e ospedali Previste deroghe a 2 mesi per le imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Anche le altre Pa potranno pagare a 60 giorni in casi eccezionali, giustificati «dalla natura o dall'oggetto del contratto».

FATTURE TRA IMPRESE: Transazioni tra aziende, anche oltre 60 giorni A differenza delle transazioni tra imprese e Pa, nei pagamenti tra aziende, possono anche superare i 60 giorni, purché non siano «gravemente iniqui per il creditore», e «pattuiti espressamente»

 

Una nuova  Circolare del Ministrero dello sviluppo economico del 23/01/2013ha precisato l’ambito di intervento della nuova disciplina, che  include anche i lavori pubblici relativi a tutti i settori produttivi ed i contratti stipulati nel settore dell’edilizia, e ribadisce ancora una volta che, anche se il D. Lgs. n. 192/2012 non cita espressamente il settore edile e dei lavori pubblici, la disciplina si applica anche in questi ambiti.

 

 


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