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Circolare Agenzia delle Entrate N. 40/E del 08/10/2012

L’agenzia delle Entrate, con Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012, fornisce le prime indicazioni operative sulla nuova normativa in materia di responsabilità solidale fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi (art. 13-ter D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012).

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate afferma che:

• la nuova disciplina trova applicazione “solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012” e, relativamente a questi, “solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012”;

• la responsabilità si applica nei contratti di appalto e di subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti IVA, e in ogni caso, dai contribuenti Ires indicati negli articoli 73 e 74 del Tuir;

• sono escluse dalla responsabilità solidale le stazioni appaltanti dei contratti pubblici;

• l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere resa, in alternativa all’asseverazione dei professionisti abilitati, anche attraverso una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che deve contenere:

- il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se, in relazione alle fatture oggetto del contratto, è stato applicato il regime dell’ “IVA per cassa” (oppure la disciplina del “reverse charge”);

- il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;

- gli estremi del modello F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente;

- l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Pertanto per escludere la responsabilità solidale in capo all’appaltatore (e le sanzioni in capo al committente), deve intendersi valida un’autodichiarazione dell’impresa sul regolare versamento delle ritenute e dell’IVA connesse ai lavori oggetto dell’appalto/subappalto. Ciò alla luce del fatto che il dato letterale della norma lascia spazio all’ipotesi di acquisizione di una documentazione diversa ed alternativa rispetto all’asseverazione rilasciata da professionisti abilitati, che risulta particolarmente onerosa e spesso di difficile (se non impossibile) ottenimento, soprattutto per le imprese che adottano sistemi di contabilità interni.

In allegato:

  • la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 40/E dell’8 ottobre 2012;

 

La Legge n. 134/2012 è disponibile nella sezione Normativa (cartella altri documenti).

 

 

 



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