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RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'APPALTATORE CON IL SUBAPPALTATORE

Entrerà in vigore giovedì 11 Ottobre la disciplina sulla responabilità comune dell'appaltatore con il subappaltatore nel caso di omesso versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali da parte di quest'ultimo sui redditi di lavoro dipendente nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità può essere evitata, ottenendo, anteriormente al pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i versamenti scaduti sono stati correttamente eseguiti.

La documentazione da produrre alla controparte per ottenere lo sblocco dei pagamenti, consiste o nell'asseverazione rilasciata dai professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro) o in una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesta l'avvenito adempimento agli obblighi rischiesti dalla disposizione.

Infine, è' stata prevista  una pesante sanzione amministrativa da 5 mila a 200 mila euro, in capo al committente, nel casi in cui paghi l'appaltatore che non sia in possesso di questa documentazione.

Le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto scorso, relativamente ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre prossimo.

 


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