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WHITE LIST- ISCRIZIONE ANCHE PER ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE A RICHIO.

L’iscrizione in white list comprova l’assenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia.

Nel D.L. 90/2014 viene ampliata la validità delle WHITE LIST, infatti l'iscrizione servirà a coprire tutte le attività delle imprese iscritte all'albo: non solo quelle considerate a rischio in base alla legge anticorruzione..

Il nuovo decreto pone a carico delle S.A. un vero e proprio obbligo di acquisire sia la comunicazione, sia l'nformazione antimafia attraverso la consultazione, anche in via telematica, delle white-list. 

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, avviene su richiesta dell'azienda interessata; il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza diretta alla Prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede.

Il conseguimento dell'iscrizione è subordinato alla preventiva verifica da parte della Prefettura che gli operatori economici richiedenti non siano "soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa".

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti di eventuali verifiche periodiche.


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