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Ok all'avvalimento plurimo, la Corte Ue boccia i paletti imposti dal codice

Via libera all'avvalimento «plurimo».

Con la sentenza del 10 ottobre 2013 (Causa C-94/12), la Corte di Giustizia europea ha bocciato il divieto di avvalimento plurimo previsto dal Codice Appalti.

Secondo il diritto italiano, infatti, l'art. 49 al comma 6 dispone che "per i lavori  il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ogni categoria di qualificazione". Allo stesso tempo, i bandi non possono permettere l’avvalimento plurimo.

 La Corte di Giustizia Europea ha giudicato illegittimo l’articolo 49 comma 6 del Codice Appalti che vieta l’avvalimento plurimo.

Secondo la Corte Ue, la direttiva 2004/18/CE consente il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice a condizione che il candidato dimostri che disporrà effettivamente dei mezzi delle imprese cui ha chiesto ausilio.

In questo modo, sostiene la Corte Ue, si garantisce la massima apertura alla concorrenza e la partecipazione agli appalti da parte delle piccole e medie imprese.

Solo in alcuni casi, che però la Corte considera eccezionali, la peculiarità dei lavori può richiedere che le capacità siano possedute da un unico soggetto, o comunque da un numero limitato di operatori.

Tuttavia, osserva la Corte Ue, “poiché tale ipotesi costituisce una situazione eccezionale, la direttiva 2004/18 osta a che la summenzionata esigenza assurga a regola generale nella disciplina nazionale, come invece prevede una disposizione quale l’articolo 49, sesto comma, del decreto legislativo n. 163/2006”.     

Si allega: sentenza Corte Ue       



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