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ART. 133 CODICE DEI CONTRATTI.

E' lo stesso codice dei contratti ad ammettere che l'impresa possa non adempiere alla propria obbligazione in caso di mancato pagamento della P.A.

L'esecutore ha la facoltà di sospendere la propria prestazione, nell'ipotesidi ritardo nei pagamenti rispetto ai tempi indicati, o nel caso din cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale.

L'esecutore dell'opera, qualora i ritardi nei pagamenti giustifichino l'eccezione di inadempimento e la conseguente sospensione dei lavori, può limitarsi a quast'ultima, ma può anche, contemporaneamente oppure in un secondo momento, previa costituzione in mora della P.A. e trascorsi 60 giorni dalla data di costituzione stessa, promuovere il giudizio arbitrale o adire il tribunale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.


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